Condizioni Generali MM&WY Sagl
- Art. 1 La MM&WY SAGL (qui di seguito denominato “Locatore”) consegna al Locatario il veicolo citato nel presente contratto, in ottimo stato di manutenzione e nelle medesime condizioni dovrà dal Locatario essere restituito al Locatore al termine del periodo di noleggio. Il Locatario, prendendo in consegna il veicolo, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato di manutenzione e idoneo all’uso pattuito. Il Locatario si impegna a non fornire false informazioni esonerando espressamente il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest’ultimo in caso di dichiarazioni mendaci.
- Art. 2 Il Locatario si obbliga:
- A condurre personalmente il veicolo e a custodirlo, unitamente alle dotazioni fornite, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di leggi;
- A non sottoporlo a velocità inadeguate e sforzi elevati;
- Ad assicurare, durante il tempo del noleggio, la manutenzione del veicolo (controllo livello dei liquidi, ecc.);
- A provvedere direttamente al pagamento delle eventuali contravvenzioni contestategli nel periodo di noleggio rimborsando al Locatore il relativo importo e le spese conseguenti;
- A sollevare il Locatore da qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da terzi per danni dagli stessi subiti e/o subiti da beni di loro proprietà comunque riconducibili al presente noleggio;
- A rimborsare il Locatore, dietro presentazione di fattura, ogni spesa, incluse quelle legali, che il Locatore stesso dovesse sostenere per ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dovute a qualsiasi titolo.
- A restituire il veicolo in ordine, con il pieno di carburante e nelle medesime condizioni riscontrate all’atto del noleggio. Eventuali danneggiamenti dell’automobile verranno riscontrati all’atto della restituzione e addebitati al Locatario.
Il Locatario riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo.
- Art. 3 Il Locatario si impegna a condurre o usare il veicolo personalmente ed a non cedere, né gratuitamente né a titolo oneroso, l’utilizzo a terzi.
- Art. 4 Il Locatario si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno cagionato al veicolo o a parti ed accessori dello stesso, nonché a rifondere le spese di gestione amministrative del sinistro.
- Art. 5 Qualora si verifichi un sinistro, il Locatario si obbliga a:
- Compilare il formulario “constatazione d’incidente”;
- Informare la più vicina autorità di Polizia in caso di ferimento di persone o danni provocati all’infrastruttura stradale;
- Non rilasciare dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezza sulla dinamica del sinistro;
- Informare immediatamente per telefono il Locatore, trasmettendogli nelle successive 24 ore una copia del rapporto di polizia e/o del formulario “constatazione d’incidente” accluso ai documenti del veicolo;
- Fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile;
- Seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni del veicolo.
- Art. 6 Il Locatario si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno derivante dal furto del veicolo o di parti dello stesso. Se è data copertura casco, fino alla copertura della franchigia. Ogni avaria subita al motoveicolo per negligenza o incuria (Incidenti, ammaccature ecc.) sarà da ritenersi a carico del Locatario. Nel caso di smarrimento delle chiavi o documenti di circolazione dell'automobile, gli oneri dovuti per il rifacimento di chiavi o documenti di circolazione sono a carico del Locatario. In caso di difetto meccanico non imputabile al conducente il contratto viene sospeso. Invece, per tutti i danni riconducibili a errore o negligenza del Locatario, l’importo giornaliero del noleggio è dovuto.
- Art. 7 La MM&WY SAGL si riserva il diritto di non fornire un veicolo in sostituzione in caso d’incidente, guasto, furto, danneggiamento o per qualsiasi altro motivo a suo insindacabile giudizio, senza dover giustificare tale rifiuto.
- Art. 8 Il Locatario si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicati sulla lettera di noleggio con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, fatto salvo per la normale usura. Qualora il veicolo non sia riconsegnato al Locatore entro tale data, il Locatario dovrà rimborsare al Locatore tutte le spese che quest’ultimo sosterrà per riacquistare il possesso materiale del veicolo, oltre al risarcimento dei danni eventualmente patiti e al noleggio per ogni giorno di ritardo.
- Art. 9 Il Locatore non può essere ritenuto responsabile nei confronti del Locatario, ovvero del conducente dell'automobile e/o dei suoi trasportati, per i danni di qualsiasi natura che gli stessi avessero a subire per difetto di funzionamento del veicolo o incidenti stradali. Il Locatore non può essere ritenuto responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, guerre, cause di forza maggiore e caso fortuito. Gli oggetti eventualmente dimenticati dal Locatario sull'automobile oggetto di noleggio si intenderanno abbandonati ed il Locatore non è tenuto a custodirli né a restituirli.
- Art. 10 Il presente contratto di noleggio è sottoposto al diritto svizzero. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute all’esclusiva competenza del Foro di Lugano. Il Locatario firmando il contratto di noleggio dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificatamente le clausole di cui agli art: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e in modo particolare l’art.10 e accetta e conferma le condizioni generali qui presenti.